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DECRETO LEGGE N. 95 DEL 2012 - ART. 5, COMMA 8 - ABROGAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE DELLE FERIE NON GODUTE

 
DECRETO LEGGE N. 95 DEL 2012 - ART. 5, COMMA 8 - ABROGAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE DELLE FERIE NON GODUTE – PARERE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
 
 La Segreteria Generale ci ha inviato il seguente conmunicato:
Come noto, l'art. 5, comma 8, del citato d.l. n. 95 del 2012 stabilisce l'obbligatorietà della fruizione di ferie, riposi e permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, prevedendo che tali giornate " .. non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti econ01nici sostitutivi." e configurando, pertanto, un divieto di carattere generale.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica con il Parere prot. n. 40033 dell’8/10/2012,  a riguardo ha precisato che:
·            gli specifici casi di cessazione previsti dalla ratio della norma configurano delle vicende estintive cui in particolar modo il lavoratore concorre in modo attivo alla conclusione del rapporto di lavoro, mediante il compimento di atti (es. esercizio del proprio diritto di recesso) o comportamenti incompatibili con la permanenza del rapporto (licenziamento disciplinare, mancato superamento del periodo di prova), e comportano, per l'appunto, la perdita delle ferie maturate e non godute come prevista dalla norma vigente;
·            le cessazioni del rapporto di lavoro determinatesi a seguito di un periodo di malattia, di dispensa dal servizio o, a maggior ragione di decesso del dipendente, configurano, invece, vicende estintive del rapporto di lavoro dovute ad eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro. In base al suddetto ragionamento non sembrerebbe, pertanto, rispondente alla ratio del divieto previsto dall'articolo 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, includervi tali casi di cessazione, poiché ciò comporterebbe una preclusione ingiustificata e irragionevole per il lavoratore il cui diritto alle ferie maturate e non godute per ragioni di salute, ancorchè già in precedenza rinviate per ragioni di servizio, resta integro con riguardo alla duplice finalità di consentire al lavoratore di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e di beneficiare di un periodo di distensione e ricreazione;
·            tale interpretazione è in linea con i principi di derivazione comunitaria in materia ed è stata accolta dalla giurisprudenza e pertanto, nel divieto posto dal comma 8 dell'art. 5 del citato d.l. n. 95 del 2012; non rientrano i casi di cessazione dal servizio in cui l'impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità.

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