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INTERPRETAZIONE AUTENTICA ART. 24, COMMI 3 E 4, D.L. 201/2011 CONVERTITO IN LEGGE 214/2011 (RIFORMA FORNERO) – D.L. N. 101 DEL 31/8/2013

Come è noto, nella circolare n. 2/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica, emanata in attuazione della “Riforma Fornero sulle pensioni” (D.L. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011), viene previsto il collocamento a riposo d’ufficio al compimento del 65 esimo anno di età nei confronti di quei dipendenti che entro il 31/12/2011 erano in possesso della massima anzianità contributiva o comunque dei requisiti prescritti per l’accesso ad un trattamento pensionistico diverso dalla pensione a vecchiaia (compiuto 40ennio, “quota 96”).

Il TAR Lazio con la Sentenza n. 2446/2013 ha annullato quanto disposto dalla suddetta circolare e consentito al ricorrente di permanere in servizio fino al compimento del 66 esimo anno di età, (nuovo limite di età previsto nella “Riforma Fornero”) salvo che il rapporto venga risolto per altra causa.

Con l’art. 2, comma 4, del D.L. 101/2003 (G.U. n. 204 – serie generale del 31/8/2013), vengono annullati gli effetti della succitata Sentenza e fornita l’interpretazione autentica dell’art. 24, comma 3, del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, nel senso che il conseguimento da parte di un dipendente pubblico di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31/12/2011 comporta obbligatoriamente l’applicazione del regime d’accesso e delle decorrenze previdente rispetto all’entrata in vigore del predetto art. 24.

Inoltre, nel successivo comma 5, del succitato art. 2, del D.L. 101/2013, viene disposto che l’art. 24, comma 4, secondo periodo del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, è da interpretarsi nel senso che per i lavoratori pubblici il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d’ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge stesso, non è modificato dall’elevazione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l’Amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.

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