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NUOVE REGOLE SULLE PROFESSIONI NON ORGANIZZATE

La Confsal ha partecipato, il 17/6/13 presso il CNEL, al seminario “Lavoro professionale: identità giuridica e valorizzazione economica e sociale” con la partecipazione di:

-          Prof. Avv. Luisa Torchia (Università degli Studi di Roma Tre)  - Relazione principale su “Le professioni fra ordinamento nazionale e ordinamento europeo”;

-          Dott. Angelo Deiana Università Guglielmo Marconi su “Associazioni professionali 2.0”;

-          prof. Giuseppe Acocella Consigliere del CNEL su “Libertà professionale e interesse pubblico nella legge 4/2013”;

-          Prof. Avv. Antonio Maria Leozappa Università del Salento su “Dalle professioni ordinistiche alle professioni non organizzate”.

L'iniziativa ha evidenziato la rilevanza del lavoro professionale all’interno di tutti i settori economici per lo sviluppo del sistema Paese, nonché il valore delle specificità professionali e della qualità dei servizi offerti a garanzia dell'utenza, confermato dalla crescita del settore, sia in termini numerici che in competenze, nonché dalla  recente normativa nazionale e comunitaria in materia.

La legge n. 4 del 14 gennaio 2013 regolamenta in modo organico le professioni non organizzate.

Tutte le professioni che richiedono l'iscrizione a un ordine o un collegio professionale non sono applicabili a detta legge, così come per avvocati, ingegneri, medici, architetti, dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, geometri e altri. Questi potranno continuare a svolgere, senza ricorso alla L. 4/2013 anche le attività non esclusive su cui hanno competenza in ragione dell'esercizio delle attività a loro riservate dalla legge (es: attività di amministratore di condominio esercitata da un avvocato o un commercialista).

La legge stabilisce che le nuove regole non riguardano neppure gli esercenti professioni sanitarie e attività e mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio, in quanto anche per questi esistono già specifiche normative. La disciplina non dovrebbe trovare applicazione neppure nei confronti degli iscritti ai cosiddetti ordini di categoria o albi tenuti dalle Camere di commercio.

La nuova normativa si propone di dare un inquadramento all'attività di quei professionisti che non sono inquadrati in ordini o collegi e che svolgono attività consistenti nella prestazione di servizi a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo.

Ciò vale anche per i tributaristiconsulenti fiscali, amministratori di condominio, urbanisti, chi si occupa di tenuta contabile, dichiarazione dei redditi, imposizione fiscale, consulenza aziendale, non ancora iscritti a un albo o collegio professionale.

Dette figure professionali sono obbligate a evidenziare in ogni documento il riferimento alla legge 4/2013, che risulta applicabile proprio per tutelare il cliente della fiducia che ripone nel professionista.

Le associazioni professionali. Esse sono chiamate ad attivare  uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, al quale potersi rivolgere in caso di contenzioso con i singoli professionisti.

Sarà possibile ottenere informazioni dalle associazioni riguardo all'attività professionale degli iscritti, agli standard qualitativi a loro richiesti e a particolari aspetti delle prestazioni.

Non si prevede alcun obbligo di partecipazione a queste associazioni da parte del professionista, al quale viene tuttavia richiesta la certificazione di standard professionali qualificati in base alle norme tecniche Uni Iso, Uni En Iso, Uni En e Uni, che garantiscono requisiti, competenze, modalità di esercizio dell'attività.

Sono previste Reti di Associazioni Territoriali (a livello provinciale, regionale, statale) nelle quali il professionista può essere inserito, in linea con un'autoregolamentazione delle categorie professionali di origine volontaria che prevede una rete di supporto in caso di vertenze o di controversie procedurali. Le associazioni sono tenute inoltre, a pubblicare sui loro siti informazioni utili al consumatore, a garanzia della qualità del servizio da parte del professionista utilizzatore del marchio.

La Confsal ritiene positiva questa legge che ha dato rappresentanza a una realtà che da molti anni attendeva un equo riconoscimento. Si evidenzia che, facendo espressamente riferimento ad essa su ogni atto che contraddistingue il rapporto tra professionista e cliente, in effetti unico vincolo giuridico, la finalità primaria della legge è la tutela del cliente. Sono necessari, tuttavia ulteriori chiarimenti e approfondimenti in merito alla possibilità di “autodefinizione di professionista” che potrebbe apparire, in alcuni casi, alquanto arbitraria, così come si dovrà verificare la coerenza pratica riguardo alle norme Uni.

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