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PERSONALE ATA – POSIZIONI ECONOMICHE DI CUI ALL’IPOTESI DI ACCORDO DEL 12/5/2011 – RISCONTRO DEL MIUR AL RILIEVO FORMULATO DAL MEF

Il Miur ha informato le OO.SS. sul rilievo posto dal MEF in merito all’Accordo Nazionale del 12/5/2011, disciplinante in modo permanente l’attribuzione delle posizioni economiche al personale ATA.

A parere del MEF  tale Accordo non appare conforme al quadro normativo vigente al momento della sua stipula, in virtù di quanto riportato nell’art. 9, commi 1 e 21, ultimo periodo del D.L. n. 78/2010, nonché nell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009, poiché le posizioni economiche attribuite con tale accordo rappresentano, in ogni caso, una forma di progressione economica di carriera stante il conferimento di un aumento fisso e quindi permanente della retribuzione da corrispondersi in 13 mensilità, non condividendo, al contempo, l’assunto del Miur di inquadrare, l’emolumento in questione nell’alveo della posizione organizzativa.

A fronte delle posizioni assunte dallo SNALS-CONFSAL e dalle altre OO.SS. firmatarie del suddetto Accordo Nazionale, nel corso del sopraccitato incontro, il Miur, ieri pomeriggio, a margine della riunione sugli organici del personale ATA per l’a.s. 2013/2014, ha informato le OO.SS. che al  MEF ed alla Funzione Pubblica sono state formulate controdeduzioni al rilievo mosso, come di seguito riportate.

Le posizioni economiche non attengono a progressione di carriera orizzontale e/o verticale non essendovi, all’atto del conferimento, alcun passaggio di infra area.

La posizione economica di consegue attraverso apposita procedura concorsuale che implica l’espletamento di ulteriori e più complesse mansioni e risulta annoverabile nel contesto delle c.d. retribuzioni per posizioni organizzative costituendo l’analogo istituto corrispondente nel comparto scuola a fronte di assunzioni di maggiori responsabilità ed espletamento di ulteriori funzioni.

Infatti, la posizione economica. è connessa all’espletamento di attività lavorative di maggiore complessità rispetto a quelle previste nella declaratoria professionale del profilo di appartenenza.

In particolare, l’art. 50 del vigente CCNL, dispone che al personale dell’area A compete, altresì l’assistenza agli alunni diversamente abili e l’organizzazione degli interventi di pronto soccorso, mentre al personale dell’area B competono funzioni diverse quali compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa, nonché la sostituzione del DSGA. Pertanto, analogamente a quanto avviene per il personale cui viene riconosciuta la titolarità della posizione organizzativa, il personale beneficiario della posizione economica è chiamato all’espletamento di più complesse funzioni al fine di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica, il raggiungimento degli obiettivi connessi alla realizzazione del POF e l’erogazione di un servizio al cittadino efficiente e di elevata soddisfazione.

La seconda posizione economica è, oltretutto, caratterizzata dall’attribuzione di autonomia operativa in quanto l’assistente amministrativo beneficiario sostituisce il DSGA nelle complesse funzioni connesse al funzionamento dell’istituzione scolastica, anche per quanto attiene l’attività contabile, mentre l’assistente tecnico collabora con l’ufficio tecnico della scuola.

Ad avviso del Miur, stante quanto sopra rappresentato, l’attribuzione delle posizioni economiche non deve ritenersi in contrasto con il disposto dell’art. 9, comma 1, del DL n. 78/2010 ed appare correttamente riconducibile al punto 1) della C.M. 15/4/2011, n. 12, uffici IV e VII IGOP/MEF.

Infine, viene argomentato che:

-    le posizioni economiche sono finanziate con risorse già previste dalla contrattazione integrativa e che la loro attribuzione rientra nell’importo totale delle somme stanziate;

-    l’assegnazione delle posizioni economiche non ha comportato né comporterà un incremento di spesa per la finanza pubblica. Esse, infatti, vanno intese come una diversa utilizzazione di voci retributive variabili previste dal contratto e non come un incremento del trattamento economico individuale;

-    le posizioni economiche sono state finanziate decurtando in sede di CCNL 2006/2009, il budget relativo ai c.d. incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007), al fine di favorire continuità della prestazione e formazione degli operatori.

In merito a quanto sopra riportato è doveroso manifestare moderata soddisfazione nell’auspicio che le argomentazioni del Miur servano a sgombrare i rilievi posti e diano serenità ai beneficiari delle posizioni economiche.

Sulla questione lo SNALS-CONFSAL resta vigile e si riserva ovviamente  ogni possibile azione giudiziaria a tutela degli inalienabili diritti degli interessati qualora fossero lesi.

 

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