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REGOLAMENTO CONCERNENTE L’ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

 
SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RECANTE “REGOLAMENTO CONCERNENTE L’ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 2, DEL DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO,CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135”
 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
 
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l’articolo 2;
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009, n. 16, concernente il regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il  Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca;
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, concernente il regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca, e successive modificazioni ed integrazioni;
 
TENUTO CONTO che il comma 10 ter dell’articolo 2 del già citato decreto legge n. 95/2012 prevede che “Al fine di semplificare e accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall’articolo 23 quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il  Ministro della pubblica amministrazione e per la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze”;
 
SENTITE le organizzazioni sindacali in data 31 ottobre 2012 e 12 novembre 2012;
 
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del ………………………;
 
SULLA PROPOSTA del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il  Ministro della pubblica amministrazione e per la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 
DECRETA
 
 
Articolo 1
(Organizzazione)
 
1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di seguito denominato: “Ministero”, si articola nei dipartimenti di cui all’articolo 2.
 
Articolo 2
(Articolazione del Ministero)
1. Il Ministero è articolato a livello centrale nei seguenti tre dipartimenti:

  1. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;
  2. Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca;
  3. Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

2. Nell'ambito dei dipartimenti di cui al comma 1 sono individuati gli uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 5, 6 e 7.
3. Il Ministero è articolato, a livello periferico, negli uffici scolastici, su base interregionale e regionale.
 
Articolo 3
(Attribuzioni dei capi dei dipartimenti)
1. I capi dei dipartimenti di cui all’articolo 2, comma 1, assicurano l’esercizio organico, coordinato ed integrato delle funzioni del Ministero.
2. I capi dei dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento e sono responsabili, a norma dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro. Essi svolgono i compiti previsti dall’articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e provvedono, in particolare, all’assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento.
3. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso. Il capo del dipartimento può promuovere progetti che coinvolgono le competenze di più uffici dirigenziali generali compresi nel dipartimento, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti preposti a tali uffici. Gli uffici scolastici di cui all’articolo 8 dipendono funzionalmente dai Capi Dipartimento in relazione alle specifiche materie da trattare.
4. I capi dei Dipartimenti possono promuovere la realizzazione di progetti comuni mediante il coordinamento delle rispettive strutture.
 

Articolo 4
(Conferenza permanente dei capi dipartimento e dei direttori generali)
1. I capi dei dipartimenti e i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti e agli uffici scolastici si riuniscono in conferenza per trattare le questioni attinenti al coordinamento dell'attività dei rispettivi uffici e per formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive per assicurare il raccordo operativo fra i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. La conferenza è presieduta, in ragione delle materie, dai capi dei dipartimenti, che provvedono a convocarla periodicamente in adunanza plenaria, almeno ogni sei mesi.
2. Il capo dipartimento, o i capi dipartimento, in relazione alla specificità dei temi da trattare, possono indire adunanze ristrette su specifiche tematiche di loro competenza.
3. L'ordine del giorno delle adunanze della conferenza deve essere preventivamente trasmesso al Ministro e al Capo di Gabinetto. Il Ministro e il Capo di Gabinetto possono partecipare alle sedute della conferenza, qualora lo ritengano opportuno.
4. Il servizio di segreteria necessario per i lavori della conferenza è assicurato dalla direzione generale di cui all'articolo 7, comma 4.
 
Articolo 5
(Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione)
1. Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazionesvolge le funzioni nelle seguenti aree: definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti, curricoli e programmi scolastici; stato giuridico del personale della scuola; formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola;definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; valutazione dell’efficienza dell’erogazione dei servizi nel territorio; definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di interventi sociali nella scuola; definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo ed internazionale ed attuazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea; assetto complessivo dell'intero sistema formativo e sistema nazionale di valutazione; individuazione degli obiettivi e degli standard e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore; cura dei rapporti con i sistemi formativi delle Regioni; consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome;definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale; cura delle attività relative all’associazionismo degli studenti e dei genitori; promozione dello status dello studente e della sua condizione; competenze riservate all'amministrazione scolastica relativamente alle istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e con la Conferenza Unificata per le materie di propria competenza; attività di comunicazione istituzionale nonché attività e convenzioni editoriali e campagne di comunicazione; campagne di sensibilizzazione e promozione di eventi; coordinamento del sito web del Ministero. Cura delle relazioni internazionali, in ambito bilaterale e multilaterale, in materia di istruzione scolastica e collaborazione alla definizione dei protocolli culturali bilaterali in materia di istruzione scolastica.Coordinamento e monitoraggio degli obiettivi europei in materia di istruzione scolastica. Programmazione dei fondi strutturali europei e dei fondi nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale, in raccordo, per le parti di rispettiva competenza, con il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, sulla base degli indirizzi di coordinamento dell’Ufficio di Gabinetto.
2. Al Dipartimento sono assegnati, per l’espletamento dei compiti di supporto, n. 3uffici dirigenziali non generali, e n. 30posizioni dirigenziali non generali di funzione tecnico-ispettiva.
3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a)      direzione generale per gli ordinamenti scolastici, per l’autonomia scolastica e per la gestione dei fondi strutturali europei dell’istruzione;
b)      direzione generale per il personale scolastico;
c)      direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale;
d)     direzione generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione.
4. La direzione generale per gli ordinamenti scolastici, per l’autonomia scolastica e per la gestione dei fondi strutturali europei dell’istruzione si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a)      ordinamenti, curricoli e programmi scolastici della scuola dell’infanzia, del primo ciclo e dei licei;
b)      definizione delle classi di concorso e di abilitazione, nonché dei programmi delle prove concorsuali del personale docente della scuola;
c)      sistema delle scuole paritarie e non paritarie;
d)     ricerca e innovazione nei diversi gradi e settori dell'istruzione, anche avvalendosi a tale fine della collaborazione dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa;
e)      determinazione del calendario scolastico per la parte di competenza statale;
f)       indirizzi in materia di libri di testo, in raccordo con la direzione generale per l’innovazione digitale;
g)      esami di Stato della scuola secondaria di I e di II grado con riferimento anche alle problematiche attinenti alla predisposizione e alla somministrazione delle prove degli esami stessi;
h)      certificazioni e riconoscimento dei titoli di studio stranieri;
i)        organizzazione e cura degli scambi di assistenti di lingua straniera in Italia e di lingua italiana all'estero;
l)        vigilanza sull'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e sull’ Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa;
m)    vigilanza sulla Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e vigilanza e sorveglianza di cui all'articolo 605, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nei confronti degli altri enti ivi previsti;
n)      indirizzi al sistema nazionale di valutazione in merito alla valutazione del sistema dell’istruzione e al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative;
o)      coordinamento delle attività di promozione e gestione dei programmi di cooperazione comunitaria in materia di istruzione, in raccordo, per le parti di rispettiva competenza, con il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, sulla base degli indirizzi di coordinamento dell’Ufficio di Gabinetto.
p)      individuazione delle opportunità di finanziamento a valere su fondi internazionali e comunitari relativamente al settore istruzione ivi compresa la partecipazione ad avvisi europei e progetti pilota;
q)      predisposizione della programmazione e cura della gestione dei Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore dell'istruzione;
r)       controllo, monitoraggio e certificazione finanziaria sulla base dei regolamenti europei;
s)       cura, pianificazione e gestione del Fondo di coesione nazionale per il settore dell'istruzione, in raccordo, per le parti di rispettiva competenza, con il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, sulla base degli indirizzi di coordinamento dell’Ufficio di Gabinetto.
5. La direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica svolge le funzioni di segreteria del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
6. La direzione generale per il personale scolastico, che si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a)      definizione degli indirizzi generali della organizzazione del lavoro;
b)      disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro e relativa contrattazione;
c)      indirizzo e coordinamento con altre amministrazioni in materia di quiescenza e previdenza;
d)      indirizzi in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola;
e)      definizione delle dotazioni organiche nazionali dei dirigenti scolastici,del personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, e definizione dei parametri per la ripartizione a livello regionale;
f)       coordinamento della formazione iniziale e in servizio dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, ivi compresa la formazione a distanza, e programmazione delle politiche formative a livello nazionale;
g)      programmazione dei percorsi di tirocinio formativo attivo del personale docente e gestione della prova di accesso;
h)      indirizzi in materia di riconversione e riqualificazione del personale docente ed educativo;
i)        gestione del contenzioso per provvedimenti aventi carattere generale e definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali.
7. La direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale, che si articola in n. 5uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a)   sostegno allo sviluppo dell'area dell'istruzione tecnica e professionale;
b)   ordinamenti dei percorsi degli istituti tecnici e degli istituti professionali, ivi compresi gli aspetti riguardanti l'innovazione degli indirizzi  di  studio in relazione alle esigenze del mondo del lavoro e delle professioni;
b)   ordinamento dell’istruzione degli adulti nell'ambito dell'apprendimento permanente;
c)   ordinamenti dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)e dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);
d)  alternanza scuola-lavoro e  orientamento al lavoro ed alle professioni, fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali in materia;
e)   cura delle attività in materia di istruzione e formazione professionale e dei rapporti con i sistemi formativi delle Regioni per la connessa attività preparatoria ed esecutiva in materia di istruzione e formazione professionale;
f)   cura delle attività di istruzione e formazione tecnica superiore, nel quadro dell'alta formazione professionale e del rafforzamento della filiera tecnico-scientifica non universitaria, con particolare riferimento agli istituti tecnici superiori e ai poli tecnico-professionali;
g)   cura delle attività istruttorie riguardanti il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ivi compreso l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, e relativo monitoraggio;
h)   cura degli adempimenti ministeriali relativi alle abilitazioni alle professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale.
8. La direzione generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione, che si articola in n. 5 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a)      disciplina ed indirizzo in materia di status dello studente;
b)      cura dei servizi per l'integrazione degli studenti in situazione di disabilità, in situazioni di ospedalizzazione e di assistenza domiciliare e di permanenza presso gli istituti penitenziari, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie;
c)      cura dei servizi di accoglienza e integrazione degli studenti immigrati;
d)     elaborazione degli indirizzi e delle strategie nazionali in materia di rapporti delle scuole con lo sport;
e)      elaborazione di strategie nazionali a supporto della partecipazione responsabile degli studenti e dei genitori nell'ambito della comunità scolastica, cura dei rapporti con le associazioni degli studenti e supporto alla loro attività, supporto alle attività della conferenza nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti;
f)       cura delle politiche sociali a favore dei giovani e, in particolare, delle azioni di prevenzione e contrasto del disagio giovanile nelle scuole, anche attraverso la promozione di manifestazioni, eventi ed azioni a favore degli studenti, nonché delle azioni di contrasto della dispersione scolastica;
g)      attività ed interventi di orientamento, promozione del successo formativo e raccordo con il sistema universitario;
h)       cura dei rapporti con le associazioni dei genitori e supporto della loro attività;
i)        promozione e realizzazione sul territorio nazionale di iniziative progettuali nelle materie di competenza della direzione generale, mediante il coinvolgimento diretto delle istituzioni scolastiche, avvalendosi anche della collaborazione e del supporto tecnico- gestionale delle reti di scuole;
l)   cura dei rapporti con altri enti e organizzazioni che sviluppano politiche e azioni a favore degli studenti;
m) sviluppo e coordinamento sul territorio nazionale della “carta dello studente” mediante soluzioni innovative, anche di carattere digitale, e promuovendo intese con enti e associazioni del territorio al fine di offrire agli studenti sistemi per l’accesso agevolato al patrimonio culturale italiano;
n) elaborazione e realizzazione del piano nazionale di educazione alla legalità, alla sicurezza stradale, all’ambiente e alla salute;
o)  cura dei rapporti con il Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
p)  coordinamento della comunicazione istituzionale, anche con riguardo agli strumenti multimediali e alla rete intranet; elaborazione e gestione del piano di comunicazione in coordinamento con i Dipartimenti del Ministero;
q) coordinamento del sito Web dell'amministrazione;
r)  attuazione di Protocolli di intesa, convenzioni e intese con soggetti pubblici e privati al fine di realizzare azioni efficaci di intervento nelle materie di competenza;
s)  promozione di iniziative istituzionali, attività e convenzioni editoriali e di campagne di comunicazione, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e con i Dipartimenti e le direzioni generali del Ministero coinvolte per materia.
10. La direzione generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione è responsabile dell'ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale e indirizza l'attività degli uffici relazioni con il pubblico a livello periferico.
 
Articolo 6
(Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca)
1. Il Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca svolge funzioni nelle seguenti aree: istruzione universitaria, programmazione degli interventi sul sistema universitario; indirizzo e coordinamento, finanziamento del sistema universitario; monitoraggio e valutazione, anche mediante specifico organismo, in materia universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica; status dello studente universitario e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica; attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario, dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca; razionalizzazione delle condizioni di accesso all'istruzione universitaria; partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica con l'istruzione scolastica e con la formazione professionale; valorizzazione e sostegno della ricerca nelle università e negli enti di ricerca; competenze relative agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508; indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale, internazionale e comunitario; cura dei rapporti tra il Ministero e l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca; programmazione degli interventi degli enti di ricerca non strumentali; indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali e relativo monitoraggio delle attività; promozione e monitoraggio dell’interazione ed integrazione tra sistema delle università e della ricerca e sistema produttivo; coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali ed internazionali di ricerca; indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale; cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario ed internazionale; promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica. Coordinamento e monitoraggio degli obiettivi europei in materia universitaria, di alta formazione artistica, musicale e coreutica e di ricerca. Analisi e diffusione della normativa comunitaria in materia di ricerca e delle modalità di interazione con gli organismi comunitari e  relativa assistenza alle università, agli enti pubblici di ricerca e alle imprese.
2. Nell'ambito del dipartimento opera la segreteria tecnica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204.
3. Al Dipartimento sono assegnati, per l’espletamento dei compiti di supporto, n. 3 uffici dirigenziali non generali.
3. Il Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

  1. direzione generale per la valorizzazione e il coordinamento del sistemauniversitario;
  2. direzione generale per la valorizzazione e il coordinamentodell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
  3. direzione generale per la valorizzazionee il coordinamento del sistema della ricerca nazionale ed internazionale.

4. La direzione generale per la valorizzazione e il coordinamento del sistemauniversitario che si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a)      programmazione degli obiettivi pluriennali del sistema universitario;
b)      definizione degli indirizzi di valutazione del sistema universitario e delle relative modalità di finanziamento;
c)      coordinamento delle attività finalizzate all’istituzione e al riconoscimento di Università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le Università telematiche;
d)     ordinamenti didattici, accreditamento delle sedi universitarie e dei corsi di studio di primo, secondo e terzo livello, inclusi i master e i dottorati di ricerca;
e)      programmazione degli accessi, definizione delle procedure nazionali per l’iscrizione ai corsi di studio universitari a numero programmato, promozione delle iniziative di orientamento agli studi universitari;
f)       pianificazione e gestione delle procedure nazionali relative alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, dei rapporti tra sistema universitario e il servizio sanitario nazionale;
g)      esame degli statuti e dei regolamenti adottati dalle istituzioni del sistema universitario e sottoposti al controllo ministeriale e adozione del relativo provvedimento definitivo;
h)      predisposizione dei provvedimenti ministeriali di nomina dei rettori e, ove previsti, dei rappresentanti negli organi di governo delle istituzioni appartenenti al sistema universitario;
i)        programmazione e gestione delle procedure nazionali finalizzate al conseguimento dell’abilitazione scientifica al ruolo di professore universitario; indirizzo e coordinamento delle procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari; istruttoria dei provvedimenti ministeriali di autorizzazione alle chiamate dirette e per chiara fama;
l)        pianificazione, monitoraggio e gestione del fabbisogno finanziario del sistema universitario, assegnazione  dei finanziamenti al sistema universitario, ivi compresi quelli relativi all’edilizia universitaria e ai consorzi interuniversitari;
m)    coordinamento nell’implementazione della contabilità economico patrimoniale nelle università, monitoraggio degli indicatori di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale ai fini delle valutazioni di competenza; vigilanza e verifiche amministrativo – contabili; designazione e coordinamento dei rappresentanti ministeriali presso gli organi di controllo delle istituzioni operanti nel sistema universitario;
n)      coordinamento delle politiche volte a promuovere l’internazionalizzazione del sistema universitario e l’attuazione del Processo di Bologna; attuazione dei programmi dell'Unione europea in materia di formazione e  mobilità della comunità universitaria;
o)      attuazione delle norme internazionali e dell’Unione europea in materia di istruzione universitaria, in particolare curando la promozione, l’armonizzazione e l’integrazione del sistema universitario nel quadro internazionale anche in collaborazione con le agenzie nazionali designate alle funzioni di supporto gestionale dei programmi comunitari in materia universitaria. Riconoscimento dei titoli accademici stranieri e vigilanza della attività svolte da Università straniere sul territorio nazionale;
p)      attuazione degli interventi di competenza statale in materia di politiche per il diritto allo studio e valorizzazione del merito degli studenti in raccordo con la Fondazione per il Merito;
q)      accreditamento dei collegi universitari e delle residenze universitarie; finanziamento per alloggi e residenze e sostegno all’attività sportiva nelle università;
r)       supporto allo svolgimento delle attività del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale degli studenti universitari;
s)       raccordo con la direzione generale per il personale scolastico in materia di formazione iniziale e in serviziodel personale docente della scuola e coordinamento, tirocinio formativo attivo del personale docente della scuola, promozione e sostegno dell’attività di formazione continua, permanente e ricorrente nelle università;
t)       attuazione della normativa in materia di esami di stato, accesso alle professioni regolamentate e raccordo tra percorsi universitari, ordini professionali e inserimento nel mercato del lavoro;
u)      promozione delle attività a supporto dell’Università digitale, progettazione e gestione, in raccordo con la direzione generale per  l’innovazione digitale,delle banche dati ministeriali di interesse del sistema universitario, definizione dei fabbisogni informativi, delle operazioni di controllo qualitativo e quantitativo dei dati, delle procedure di acquisizione e rilascio dei dati, anche ai fini della programmazione e del finanziamento del sistema universitario, relativamente a: offerta formativa e accreditamento dei corsi universitari, anagrafe degli studenti universitari, pubblicazione scientifiche dei professori e dei ricercatori, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, bilanci delle Università.
5. La direzione generale per la valorizzazione e il coordinamentodell'alta formazione artistica, musicale e coreutica che si articola in n. 5 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a)      finanziamento e programmazione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
b)      promozione e sviluppo dell'autonomia del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
c)      vigilanza sulle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
d)     sviluppo dell'offerta formativa e della produzione artistica;
e)      raccordo con il sistema scolastico e universitario, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le pubbliche amministrazioni;
f)       attività di competenza statale volta all’attuazione del diritto allo studio nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
g)      rapporto con il Consiglio nazionale per l’alta formazione per gli atti di competenza;
h)      promozione dell’internazionalizzazione del sistema dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica nazionale, attuazione dei Programmi Comunitari in materia di sostegno alle iniziative di cooperazione internazionale del settore;
i)        programmazione, per la parte di competenza della Direzione generale degli accessi ai percorsi di tirocinio formativo attivo;
l)     raccordo con la direzione generale del personale scolastico in materia di formazione iniziale e in servizio dei docenti della scuola.
6. La direzione generale per la valorizzazione e il coordinamento del sistema della ricerca nazionale ed internazionale, che si articola in n.7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a)      promozione, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale, internazionale e comunitario;
b)      indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali;
c)      vigilanza e controllo sulle attività degli enti di ricerca e gestione del relativo fondo di finanziamento;
d)     esame degli statuti e dei relativi regolamenti attuativi degli enti vigilati e delle modifiche agli stessi, proponendo al Ministro le determinazioni finali;
e)      supporto alla redazione del Programma Nazionale per la Ricerca;
f)       promozione della ricerca finanziata con fondi nazionali e comunitari;
g)      predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione cofinanziati dai fondi strutturali e dal fondo aree sottoutilizzate;
h)      cooperazione scientifica nazionale, internazionale  e comunitaria in materia di ricerca;
i)        cura dei rapporti con gli altri Ministeri e con le Regioni in materia di ricerca, assicurandone il coordinamento;
l)        valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università, negli enti di ricerca e sua integrazione con la ricerca privata;
m)    promozione della cultura scientifica;
n)      finanziamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca;
o)      cura e gestione del Fondo investimenti per la ricerca scientifica e tecnologica, nel rispetto delle disposizioni dei relativo regolamento, nonché della gestione dei fondi strutturali dell’Unione Europea del settore ricerca;
p)      incentivazione e agevolazione e sostegno della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi fondi;
q)      monitoraggio e sostegno del grado di interazione tra sistema della ricerca e sistema produttivo;
r)       cura dell’anagrafe nazionale delle ricerche nazionali, in raccordo con la direzione generale per  l’innovazione digitale;
s)       supporto allo svolgimento delle funzioni del Comitato nazionale garanti della ricerca;
t)       elaborazione dell'indirizzo unitario e coordinamento della politica della ricerca nei comitati di gestione delle convenzioni, dei protocolli, delle direttive e degli accordi in materia di ricerca nell'ambito dell'Unione europea, dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, dell'Agenzia Spaziale Europea, delle Nazioni Unite e degli organismi internazionali;
u)      indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale.
 
Articolo 7
(Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali)
1. Il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali svolge funzioni nelle seguenti aree: studi e programmazione ministeriale; politica finanziaria, bilancio e monitoraggio del fabbisogno finanziario del Ministero; definizione degli indirizzi generali in materia di gestione delle risorse umane del Ministero, di disciplina giuridica ed economica del relativo rapporto di lavoro, di reclutamento e formazione, di relazioni sindacali e di contrattazione; acquisti e affari generali; gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero e connessione con i sistemi informativi delle università, degli enti di ricerca e dei consorzi interuniversitari; elaborazioni statistiche in materia di istruzione scolastica, universitaria e dell’alta formazione artistica e musicale.. Promozione di elaborazioni e di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi comunitari e internazionali e promozione di intese con gli enti locali per la realizzazione di progetti ed iniziative di carattere internazionale. Cura dei rapporti con le organizzazioni internazionali operanti in materia di istruzione scolastica, in raccordo con il Dipartimento per l’istruzione. Cura dei rapporti con le agenzie nazionali designate alle funzioni di supporto gestionale dei programmi comunitari in materia di istruzione scolastica. Cura i rapporti per le materie di competenza del Ministero con l’Agenzia Digitale italiana. Al Dipartimento spetta altresì la cura delle attività di coordinamento connesse alla sicurezza nelle scuole e all’edilizia scolastica, in raccordo con le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle regioni ed enti locali in materia.
2. Al Dipartimento sono assegnati, per l’espletamento dei compiti di supporto, n. 3 uffici dirigenziali non generali.
3. Il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

  1. direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali;
  2. direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio;
  3. la direzione generale per l’innovazione digitale.

4. La direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali  svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a)      attuazione delle direttive del Ministro in materia di politiche del personale amministrativo e tecnico, dirigenziale e non dirigenziale, del Ministero;
b)      reclutamento, formazione e amministrazione del personale;
c)      relazioni sindacali e contrattazione;
d)     emanazione di indirizzi alle direzioni regionali per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati;
e)      mobilità generale del personale del Ministero;
f)       trattamento di quiescenza e previdenza relativo al personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero e al personale assegnato agli Uffici dell’Amministrazione centrale;
g)      pianificazione e allocazione delle risorse umane;
h)      cura della gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione centrale;
i)        consulenza all'amministrazione periferica in materia contrattuale;
l)        servizi, strutture e compiti strumentali dell'amministrazione centrale;
m)    consulenza alle strutture dipartimentali e alle direzioni generali su contrattualistica ed elaborazione di capitolati;
n)      cura dell’adozione di misure finalizzate a promuovere il benessere organizzativo dei lavoratori del Ministero e a fornire consulenza agli uffici scolastici regionali per lo svolgimento di analoghe azioni con riferimento al  contesto territoriale di competenza;
o)      gestione del contenzioso per provvedimenti aventi carattere generale e definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali;
p)      trattazione del contenzioso concernente il personale amministrativo dirigente di seconda fascia e il personale iscritto nelle aree funzionali assegnato agli Uffici dell’Amministrazione centrale, nonché del contenzioso relativo al personale con qualifica dirigenziale di prima fascia in servizio presso la medesima Amministrazione centrale e presso gli Uffici Scolastici Regionali;
q)      cura delle attività connesse ai procedimenti per responsabilità penale, amministrativo-contabile e disciplinare a carico del personale amministrativo dirigente di seconda fascia e delle aree funzionali in servizio presso l’Amministrazione centrale, nonché del personale con qualifica dirigenziale di prima fascia in servizio presso la medesima Amministrazione Centrale e gli Uffici Scolastici Regionali;
r)       elaborazione del piano acquisti annuale;
s)       funzione di coordinamento e monitoraggio delle azioni connesse agli obblighi di trasparenza dell’Amministrazione di cui al d.lgs. n. 150/2009.
5. La direzione generale per  la  politica finanziaria e per il bilancio, che  si  articola  in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge  le  funzioni  e  i  compiti  di  spettanza  del Ministero nei seguenti ambiti:
a)      attività di supporto alla definizione della politica finanziaria del Ministero e cura della redazione delle  proposte  per  il documento di decisione di finanza pubblica;
b)      rilevazione del  fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati  forniti dai dipartimenti e dagli uffici scolastici regionali;
c)      cura della predisposizione dello stato di previsione della spesa del  Ministero,  delle  operazioni  di  variazione e assestamento, della  redazione  delle proposte per la legge di bilancio e per la legge di stabilità, dell'attività di rendicontazione al Parlamento e  agli  organi di controllo in  attuazione delle direttive del Ministro e in coordinamento con i dipartimenti;
d)     definizione, sviluppo e gestione del modello di controllo di gestione per garantire la coerenza dell’utilizzo dei fondi finalizzati allo sviluppo ed all’attuazione delle politiche relative ai settori di competenza del Ministero;
e)      raccordo con i sistemi di controllo di gestione adottati dai soggetti finanziati in misura ordinaria dal Ministero;
f)       predisposizione delle relazioni tecniche sui provvedimenti normativi anche sulla base  dei  dati  forniti  dagli  uffici competenti;
g)       predisposizione dei programmi di  ripartizione  delle  risorse finanziarie   provenienti da leggi, fondi  e  provvedimenti in relazione alle destinazioni per essi previste;
h)      predisposizione  degli  atti  connessi con  l'assegnazione  delle risorse  finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo;
i)        coordinamento dei programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento;
l)        analisi e monitoraggio dei dati gestionali, dei flussi finanziari edell’andamento della spesa;
m)   assegnazione delle risorse finanziarie nell'ambito dei capitoli  di  bilancio  affidati  alla sua gestione;
n)     elaborazione delle istruzioni generali per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
o)     attività  di assistenza tecnica sulle materie giuridico- contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici;
p)     funzione di autorità di audit, in conformità con i regolamenti conformità sui fondi strutturali europei destinati al settore istruzione;
q)     coordinamento e organizzazione e formazione della funzione di revisione contabile nelle istituzioni scolastiche, in raccordo con la Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti ed affari generali;
r)       verifiche amministrativo-contabili presso le istituzioni scolastiche ed educative, anche per il tramite dei revisori dei conti;
s)      supporto all’istruttoria nella predisposizione degli atti e nella formulazione delle proposte che il Ministero sottopone al CIPE.
6.  La direzione generale per l’innovazione digitale, che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a)      promozione e svolgimento delle attività di indagine, studio e documentazione per le materie di competenza del Ministero;
b)      pianificazione, gestione e sviluppo del sistema informativo del Ministero;
c)      elaborazione di studi ed analisi funzionali all'attività dei dipartimenti e delle direzioni generali relativamente ad aspetti inerenti le tematiche di rispettiva competenza e valutazione dei dati raccolti;
d)     acquisizione dei dati relativi alle scuole ai fini del processo di valutazione del sistema dell’istruzione e del processo di autovalutazione delle istituzione scolastiche ed educative, in collaborazione con l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione;
e)      svolgimento dei compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale;
f)       cura dei rapporti con i soggetti che forniscono i servizi concernenti il sistema informativo, svolgendo tutti gli adempimenti contrattuali relativi;
g)      garanzia della coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni tra strutture del Ministero;
h)      progettazione, sviluppo e supporto delle azioni di innovazione digitale nelle scuole, anche in collaborazione con l’ Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, e , per quanto riguarda i libri di testo, con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica;
i)        programmazione degli interventi di edilizia scolastica e sicurezza delle scuole, per quanto di competenza del Ministero e con particolare attenzione alle innovazioni digitali e alle correlate attività didattiche ed organizzative dei plessi scolastici;
l)        creazione di servizi in rete per le scuole e delle infrastrutture necessarie anche in collaborazione con le regioni, gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati;
m)    attuazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati e partecipazione ad iniziative comuni con altri ministeri ed organismi anche internazionali;
n)      cura dell’anagrafe degli studenti e dei laureati in collaborazione con la direzione generale per la valorizzazione e il coordinamento del sistema universitario.
7. Nell'ambito della direzione generaleDirezione generale per l’innovazione digitale opera il servizio di statistica istituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative, centrali e periferiche, del Ministero.
 
Articolo 8
Uffici scolastici
 
1. Gli uffici scolastici sono uffici di livello dirigenziale generale cui sono assegnate le funzioni individuate nel comma 2. Gli uffici scolastici hanno dimensione interregionale o regionale, secondo le indicazioni di cui al comma 7. Gli uffici scolastici interregionali hanno sede nel capoluogo della regione con il più alto numero di popolazione studentesca; gli uffici scolastici regionali hanno sede nel capoluogo di Regione. Il numero complessivo degli uffici scolastici interregionali è di 5 e il numero complessivo di quelli regionali e' di 8.
2.  L'Ufficio scolastico vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. Il dirigente generale preposto all'Ufficio scolastico adotta, per i dirigenti di seconda fascia, gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro. Provvede alla gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione regionale. Nella prospettiva della graduale attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione ed al fine di assicurare la continuità istituzionale del servizio scolastico a salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini, attiva la politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e delle regioni nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112e successive modificazioni; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con le regioni e gli enti locali; cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonché l'istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti scuola-lavoro; esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere in Italia; svolge attività di verifica e di vigilanza al fine di rilevare l'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche; valuta il grado di realizzazione del piano per l'offerta formativa; assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale; assicura la diffusione delle informazioni; esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonché del personale amministrativo in servizio. L’Ufficio scolastico cura, inoltre, le attività connesse ai procedimenti per responsabilità penale, amministrativo-contabile edisciplinare a carico del personale amministrativo in servizio nell’Ufficio scolastico territoriale, esclusi i dirigenti di prima fascia.
3. L’Ufficio scolastico è organizzato in uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni e per ambiti territoriali con compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio in coordinamento con le direzioni generali competenti.Tali uffici svolgono, in particolare, le funzioni relative alla  assistenza,  alla  consulenza  e  al  supporto,  agli istituti  scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili; alla  gestione  delle  graduatorie e alla formulazione di proposte al direttore dell’Ufficio scolastico ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; al supporto e alla consulenza agli istituti scolastici per la  progettazione  e  innovazione  della  offerta  formativa  e  alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo sviluppo delle  reti  di  scuole;  al  monitoraggio dell'edilizia scolastica e della  sicurezza  degli  edifici;  allo  stato  di integrazione degli alunni immigrati;  all'utilizzo  da  parte  delle  istituzioni scolastiche  dei fondi europei e al controllo di una regolare gestione finanziaria; al raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore  realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, alla promozione  ed  incentivazione della  partecipazione studentesca; al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo d’istruzione, alla cura delle relazioni con le RSU e con le organizzazioni sindacali territoriali.
4.Presso ciascun ufficio scolastico e' costituito l'organo  collegiale  di  cui  all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del decreto  legislativo  30  luglio  1999, n. 300, nei confronti  di dirigenti  preposti  agli  Uffici scolastici sono formulate dal capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse  umane, finanziarie e strumentali, sentito il capo del Dipartimento per l'istruzione.
6.  Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano continuano ad applicarsi, per quanto concerne l'organizzazione  dell'amministrazione scolastica, le  disposizioni previste  dai  rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in base ad essi adottate. Nella Regione Siciliana continua ad applicarsi l'articolo  9  delle norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica   istruzione  adottate  con  decreto del  Presidente  della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.
7. Gli  Uffici scolastici sotto elencati si articolano negli  uffici  dirigenziali non generali per ciascuno indicati, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui al comma 8:
   a)  l'Ufficio scolastico interregionale per l'Abruzzo e il Molise si articola in n. 9 uffici dirigenziali non generali e in n. 9 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
   b) l'Ufficio scolastico interregionale per la Basilicata e la Puglia si articola in n. 11 uffici  dirigenziali  non  generali  e  in  n. 14 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento  delle  funzioni tecnico-ispettive;
   c)  l'Ufficio scolastico regionale per la Calabria si articola in n. 7  uffici  dirigenziali  non  generali e in  n. 9 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
   d)  l'Ufficio scolastico regionale per la Campania si articola in n. 12  uffici  dirigenziali  non  generali  e  in  n.15  posizioni dirigenziali   non   generali   per   l'espletamento  delle  funzioni tecnico-ispettive;
   e) l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna si articola in  n. 11  uffici  dirigenziali  non  generali  e in n. 12 posizioni dirigenziali   non   generali   per   l'espletamento  delle  funzioni tecnico-ispettive;
   f)  l'Ufficio scolastico interregionale per il Friuli-Venezia Giulia e per il Veneto si articola  in  n. 14 uffici  dirigenziali  non  generali  e  in n. 16 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
   g)  l'Ufficio  scolastico regionale per il Lazio si articola in n. 12 uffici dirigenziali non generali e in n. 13 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
   h) l'Ufficio scolastico interregionale per la Liguria ed il Piemonte si articola in n. 14 uffici dirigenziali non generali e in n. 16 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
   i)  l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia si articola in n. 13 uffici  dirigenziali  non  generali  e  in  n.  16  posizioni dirigenziali   non   generali   per   l'espletamento  delle  funzioni tecnico-ispettive;
   l)  l'Ufficio scolastico interregionale per le Marche e l’Umbria si articola in n. 9  uffici dirigenziali non generali e in n. 9 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;     
   m)  l'Ufficio  scolastico regionale per la Sardegna si articola in n. 7 uffici  dirigenziali  non  generali  e  in  n. 7 posizioni dirigenziali   non   generali   per   l'espletamento  delle  funzioni tecnico-ispettive;
   n) l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia si articola in n. 11 uffici dirigenziali non generali e in n. 13 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
   o) l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana si articola in n. 11 uffici dirigenziali non generali e in n. 13 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
8. Su proposta avanzata dal dirigente generale preposto all'Ufficio scolastico, previa   informativa   alle  organizzazioni sindacali  di  categoria,  il  Ministro,  sentite  le  organizzazioni sindacali  nazionali aventi titolo a partecipare alla contrattazione, adotta,  il  decreto  ministeriale di natura non regolamentare per la definizione  organizzativa  e  dei  compiti  degli  uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso ciascun ufficio territoriale.
 
Articolo 9
Corpo ispettivo
1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti che svolgono la funzione ispettiva tecnica, è collocato, a livello di amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal Capo del Dipartimento per l’istruzione, e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti agli uffici scolastici interregionali e regionali. Le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate con apposito atto di indirizzo del Ministro.
 

Articolo 10
Uffici di livello dirigenziale non generale
 
1. All’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonché alla definizione dei relativi compiti, si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento su proposta dei capi dipartimento interessati, sentite le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lett.e) della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, e dell’articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e successive modificazioni.
 
Articolo 11
Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale.
1. I posti di funzione dirigenziale del ruolo del Ministero e la dotazione organica del personale non dirigenziale del ruolo del Ministero sono individuati nella tabella A, allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
 
Articolo 12
Disposizioni sull’organizzazione
a)                  Ogni due anni, l’organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza e di adeguarne le funzioni ai processi di attuazione dell’articolo 117 della Costituzione.
 
Articolo 13
Disposizioni finali e abrogazioni.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17 e il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2011, n. 132.
2. Gli effetti del presente decreto decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

 
 
TABELLA A
(prevista dall’articolo 11)
 
Personale dirigenziale:
Dirigente di prima fascia                                                                               27*
Dirigenti di seconda fascia, amministrativi                                                  222**
Dirigenti di seconda fascia, tecnici                                                              191
 
                                                           Totale                                                 440
* compreso un posto dirigenziale di livello generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
** compresi 10 posti dirigenziali di livello non generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e l’Organismo indipendente di valutazione.
 
 
Dotazione organica complessiva del personale non dirigenziale:
   AREA III           n. 2490
   AREA II             n. 3144
   AREA I              n.   344
   Totale aree          n. 5978
       
Totale complessivo     n. 6418

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