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TFA: PARTIRÀ QUELLO “SPECIALE” CON SCELTE UNILATERALI, NON CONDIVISIBILI, DEL MINISTRO PROFUMO

 

Sono pervenuti i testi relativi al regolamento recante modifiche al Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 249/2010 e una bozza di D.M. (senza numero e data) in corso di emanazione per l’istituzione dei percorsi speciali abilitanti ai sensi del D.M. 249/2010 e successive modificazioni. I testi pervenuti sono inseriti sia nel sito che in area riservata.

Dopo una lettura di questi provvedimenti resta il giudizio negativo già espresso, in quanto non si condividono né alcuni contenuti fondamentali né alcune procedure previste. Nel denunciare che è stata completamente omessa la fase di informativa e di confronto con le OO.SS., impedendo così alle stesse di formulare osservazioni e richieste di modifica migliorative, si deve rilevare che alcuni contenuti sono inaccettabili. In particolare:

Ø  la non valutazione ai fini dell’accesso del servizio relativo all’anno in corso;

Ø  la richiesta dei requisiti di servizio necessari per l’accesso che, per la scuola secondaria, sono due: tre anni di servizio nella stessa classe di concorso o tipologia di posto e la non cumulabilità nello stesso anno scolastico tra diversi insegnamenti. Nella scuola dell’infanzia e primaria, invece, vi è solo il problema della non cumulabilità dei servizi (tra scuola dell’infanzia e primaria) all’interno dello stesso anno scolastico;

Ø  l’introduzione di una prova di accesso con cui graduare nel tempo l’accesso degli aspiranti. Infatti, si era sempre parlato di un eventuale scaglionamento in base o a requisiti di anzianità di servizio o di punteggio nelle graduatorie di terza fascia in modo da non stravolgere le posizioni in graduatoria dei docenti e le loro legittime aspettative maturate con anni di servizio. La soluzione di inserire “con un colpo di mano” all’ultimo momento - non si sa su consiglio di chi e in base a quale motivazione -, una prova non selettiva, ma valida ai fini della priorità di accesso e, cosa ancora più grave, oggetto di valutazione ai fini del raggiungimento dei 60 punti su 100, necessari per il conseguimento dell’abilitazione, aprirà, inevitabilmente, una lunga serie di contenziosi di cui la scuola e gli interessati non avvertivano certo la necessità;

Ø  il concreto rischio di oneri economici a carico degli aspiranti a causa della previsione dell’invarianza di spesa;

Ø  la mancata garanzia assoluta della possibilità di frequenza per tutti gli aspiranti. A tal fine vanno previste norme compensative per coloro che non potessero frequentare in parte i corsi per oggettive e comprovate esigenze di servizio.

Per quanto riguarda, poi, il problema della valutazione del punteggio acquisito con il TFA ordinario e con quello riservato ai fini dell’inserimento nelle graduatorie, citato nel comunicato dell’ufficio stampa del MIUR, ma di cui non si conosce il testo, ci si domanda  perché non si è seguito il percorso graduale e corretto di tutti i regolamenti, ma si è voluto forzare la mano, con atto di più che dubbia legittimità, creando i presupposti, anche in questo caso, per tensioni, impugnative e conflitti tra diverse legittime aspettative che, invece, è necessario contemperare per arrivare a  soluzioni mediate e condivise.

Di fronte al totale mancato rispetto di corrette relazioni sindacali e a soluzioni non condivisibili contenute nei provvedimenti, lo SNALS-CONFSAL intraprenderà tutte le iniziative possibili per cercare di correggere almeno gli errori più clamorosi e riportare serenità negli operatori scolastici già provati da anni di precarietà, di riduzione degli organici, di blocco contrattuale e di uno status sociale, giuridico ed economico che li penalizza nei confronti di tutti i colleghi europei

 

CON RIFERIMENTO ALL’ATTIVAZIONE DEI TFA RISERVATI,

da una lettura del regolamento recante modifiche al Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 249 del 10 settembre 2010 si evidenzia che all’art. 15 lettera c) sono  aggiunti:

1)      un comma 1-bis che prevede che le università e le istituzioni AFAM, in possesso di specifici requisiti, fino all’anno accademico 2014/15 istituiscono e attivano percorsi abilitanti speciali definiti in una tabella 11-bis allegata, che costituisce parte integrante del decreto. I corsi sono destinati a:

ü  docenti non di ruolo della scuola secondaria di primo e secondo grado, compresi gli ITP, che non siano in possesso di abilitazione/idoneità alla classe di concorso per la quale chiedono di partecipare e che abbiano maturato dall’a.s. 1999/2000 all’anno 2011/2012 incluso almeno tre anni di servizio. Si deve rilevare che non viene valutato, a differenza di quanto sempre avvenuto, l’anno in corso, elemento questo di dubbia legittimità;

ü  Il servizio può essere stato prestato in scuole statali, paritarie a CFP (per queste istituzioni il servizio prestato deve essere riconducibile a classe di concorso e a partire dall’a.s. 2008/2009 per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Ovviamente è valido anche il servizio sul sostegno. Non è condivisibile il requisito, penalizzante e eccessivamente restrittivo, che sembra legato a tre anni per la stessa classe di concorso o tipologia di posto;

ü  per chi ha i requisiti su più classi di concorso  vi è l’obbligo di optare per una di queste.  Per raggiungere i requisiti di servizio, lo stesso  è valutabile  per ciascun anno scolastico se effettuato nella stessa classe di concorso o tipologia di posto per almeno 180 giorni o, comunque, se valutabile come anno intero;

ü  si possono cumulare i servizi prestati nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o posto nelle scuole statali, paritarie e CFP;

ü  dalla lettura del testo emerge quindi la possibilità per chi non è di ruolo di partecipare a un percorso abilitante speciale anche se già in possesso di una abilitazione/idoneità purché abbia i requisiti per partecipare ad un’altra classe di concorso per cui non è abilitato;

2)      un comma 1-quater che prevede che l’iscrizione ai corsi formativi abilitanti speciali non è subordinata  al superamento di una prova di accesso;

3)      un comma 1-quinquies che prevede la possibilità per gli atenei e le istituzioni AFAM di attivare, sentiti gli uffici scolastici regionali, in caso di impossibilità o di difficoltà, apposite convenzioni con istituzioni scolastiche autonome e con le fondazioni istitutive degli ITS. Previsione utile per garantire l’effettuazione dei corsi per tutte le classi di concorso e tipologie di posti; pare particolarmente utile per i corsi destinati agli ITP;

4)      un comma 1-sexies che prevede che con D.M. sono attivate disposizioni organizzative atte a garantire, nel rispetto dell’invarianza di spesa e dei vincoli generali di finanza pubblica, l’accesso a tutti i soggetti aventi titolo che ne facciano richiesta, tenuto anche conto della disponibilità ricettiva sostenibile dalle università. Da questa affermazione sembra derivare un onere economico a carico degli aspiranti;

5)      un comma 16 bis che prevede i requisiti di partecipazione per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria che sono sostanzialmente gli stessi della scuola secondaria, tranne il fatto che per il raggiungimento dei requisiti di servizio si possono cumulare gli anni di servizio prestati nella scuola dell’infanzia con quelli prestati nella scuola primaria. Non sembrano, quindi, siano cumulabili ai fini della valutazione del singolo anno. Tra l’altro la dizione” senza la necessità di sostenere la prova di accesso” è in contraddizione con quanto previsto dal successivo D.M.;

6)     un comma 16-ter che conferma la validità dei titoli conseguiti entro i termini di cui all’art. 2 del D.M. 10/3/97 per l’accesso ai concorsi per titoli ed esami e alla terza fascia delle graduatorie d’istituto;

7)      un comma 27bis che prevede che i titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di TFA non consentono l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, ma solo l’iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto e costituiscono titolo di accesso alle procedure concorsuali per titoli ed esami;

8)      una tabella 11.bis che prevede come sono indirizzati i crediti formativi e i requisiti che devono dimostrare di possedere gli abilitati del corso abilitante speciale, nonché i requisiti per accedere all’esame finale, le sue modalità di svolgimento e un quadro dei crediti formativi.

 

Da una lettura della bozza di D.M. (senza numero e data) in corso di emanazione per l’istituzione dei percorsi speciali abilitanti ai sensi del D.M. 249/2010 e successive modificazioni si rileva che:

     I.        si rimanda a un successivo decreto direttoriale (art. 2-comma 3):la definizione delle procedure di raccolta per via telematica delle domande; la tempistica delle stesse e l’eventuale raggruppamento di classi di concorso omogenee col fine di ottimizzare le risorse;

   II.        si introduce la prova di valutazione delle competenze in ingresso (art. 3), cosa mai comparsa in nessun documento o parere degli organi competenti, con 70 quesiti a risposta multipla tendenti ad accertare le capacità logiche,  quelle di comprensione del testo e di lingua straniera. I quesiti sono tratti da una banca dati resa nota 20 giorni prima delle sessioni. La prova non è di sbarramento all’iscrizione, ma il punteggio conseguito è parte del punteggio di abilitazione;

 III.        si danno indicazioni per lo svolgimento dei percorsi (art. 4).Al riguardo si prevede che:

ü  si svolgeranno negli anni accademici 2013/14 e 2014/15;

ü  le lezioni si terranno, in linea di massima, nelle ore pomeridiane e nell’intera giornata del sabato, fatta salva diversa articolazione degli atenei o delle istituzioni AFAM e in fasi intensive nei periodi di sospensione delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche;

ü  per garantire al massimo la frequenza dei docenti è possibile l’organizzazione dei corsi a livello provinciale, regionale e, in ultima analisi. Interregionale. La dizione non dà, quindi, la garanzia assoluta della possibilità di frequenza;

ü  il contingente dei posti e il numero massimo dei candidati da ammettere per anno accademico è determinato da ciascun ateneo o istituzione AFAM, d’intesa con il direttore dell’USR;

ü  l’ordine di priorità per la frequenza è determinato in base all’ordine dei risultati della prova di valutazione;

ü  la frequenza ai corsi è obbligatoria e le assenze sono consentite nel limite del 10% di ciascun insegnamento e il monte ore relativo sarà recuperato con modalità on-line;

ü  le modalità di valutazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla tabella 11-bis e la ripartizione dei punteggi sono definiti nell’allegato A che è parte integrante del D.M.;

ü  il punteggio di abilitazione è la somma dei diversi punteggi previsti nelle varie fasi: 35 punti massimo per la prova di valutazione delle competenze, 50 punti come risultato della media ponderata degli esami riferiti ai singoli insegnamenti e 15 punti per l’esame finale;

ü  l’abilitazione si consegue se si raggiunge il punteggio minimo di 60/100;

ü  il percorso abilitante speciale non è ripetibile.

 

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